Una prestazione previdenziale per chi, a causa di un'infermità fisica o mentale, ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e può contare su almeno 5 anni di contributi.
L'assegno ordinario di invalidità (AOI) è una prestazione previdenziale dell'INPS, destinata a chi, per infermità fisica o mentale, ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo rispetto a quella di un lavoratore con occupazione analoga.
A differenza dell'invalidità civile, non si basa su una percentuale di invalidità generica, ma su questo specifico requisito sanitario, e richiede che il richiedente abbia versato almeno 5 anni di contributi (260 settimane) in totale, di cui almeno 3 anni (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda.
Non è previsto alcun requisito anagrafico, e a differenza della pensione di inabilità non richiede di smettere di lavorare: è infatti cumulabile con un'attività lavorativa.
Il nome "invalidità" accomuna prestazioni molto diverse tra loro: ecco come distinguerle.
La pensione di invalidità civile è assistenziale, non richiede contributi e si basa su una percentuale di invalidità generica. L'assegno ordinario è previdenziale e richiede 5 anni di contributi.
La pensione di inabilità richiede l'assoluta impossibilità di lavorare (100%) ed è incompatibile con il lavoro. L'assegno richiede solo una riduzione a meno di un terzo ed è cumulabile con il lavoro.
Diversamente dalla pensione di inabilità, l'assegno ordinario di invalidità non richiede la cessazione dell'attività lavorativa ed è compatibile con un impiego.
Il medico curante compila online il certificato medico introduttivo che descrive la condizione di salute e genera il codice necessario per la domanda.
La domanda si presenta online sul sito INPS, tramite patronato o Contact Center, allegando il codice del certificato medico e la documentazione contributiva.
Una commissione medica accerta la riduzione della capacità lavorativa, mentre l'INPS verifica il possesso dei requisiti contributivi richiesti.
Sì, è cumulabile con lo svolgimento di un'attività lavorativa: a differenza della pensione di inabilità, non richiede la cessazione del lavoro.
Se l'assegno è stato confermato per 3 volte consecutive dopo la prima concessione (quindi dopo 9 anni complessivi), diventa definitivo e non è più soggetto a ulteriori revisioni sanitarie, salvo casi di guaribilità.
L'invalidità civile è una prestazione assistenziale basata su una percentuale di invalidità generica e non richiede contributi versati. L'assegno ordinario di invalidità è invece previdenziale, richiede 5 anni di contributi e si basa sulla riduzione della capacità lavorativa.
In quel caso è possibile richiedere la pensione di inabilità, che richiede gli stessi contributi dell'assegno ordinario ma un requisito sanitario più severo: l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Se la capacità di lavorare è del tutto assente, scopri la pensione di inabilità, che richiede gli stessi contributi ma un requisito sanitario più severo.