Un nome che si sente ancora oggi, ma che dal 2012 non esiste più come istituto a sé: ecco cos'era e qual è il suo equivalente attuale.
Fino al 31 dicembre 2011 la pensione di anzianità era una prestazione che permetteva di andare in pensione prima dei requisiti di vecchiaia, basandosi sulla sola anzianità contributiva maturata (ad esempio 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età) oppure su requisiti combinati di età e contributi, resi via via più severi dalle riforme precedenti (come il cosiddetto «scalone» della riforma Maroni).
Una vecchia definizione, tratta da una precedente versione di questo stesso sito, descriveva così la pensione di anzianità: «retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi, tra i quali gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, che sono iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria». È una descrizione corretta per l'epoca, ma ormai storica: da allora la normativa è cambiata profondamente.
Con la riforma Fornero (Legge n. 214/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012) l'istituto della pensione di anzianità è stato abolito e sostituito dalla pensione anticipata, ancora oggi basata sulla sola anzianità contributiva, ma con requisiti diversi e un ricalcolo contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012 in poi.
Nel linguaggio comune e giornalistico il termine «pensione di anzianità» viene talvolta ancora usato, in modo atecnico, per indicare la pensione anticipata di oggi. Tecnicamente, però, dal 2012 l'istituto corretto si chiama pensione anticipata ordinaria.
Pensione di anzianità: requisiti basati su anzianità contributiva, in alcuni casi anche senza requisiti di età, variabili a seconda delle riforme succedutesi negli anni.
Pensione anticipata ordinaria: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, nessun requisito di età, con finestra mobile di 3 o 6 mesi. Scopri i requisiti completi →
Negli ultimi anni si sono aggiunte misure sperimentali con requisiti specifici (Quota 103, Opzione donna, APE sociale), oggi non più rinnovabili per nuove decorrenze o riservate a specifiche categorie.
No, l'istituto non esiste più dal 1° gennaio 2012. Chi matura oggi i requisiti di sola anzianità contributiva deve fare domanda di pensione anticipata ordinaria (o, se ne ha i requisiti già maturati entro le date previste dalla legge, di Quota 103 o Opzione donna).
Il principio di base è simile (si basa sull'anzianità contributiva, non sull'età), ma i requisiti sono più severi e, per le quote di anzianità maturate dal 2012 in poi, il calcolo dell'importo segue sempre il sistema contributivo, anche per chi era nel sistema retributivo o misto.
Nella scheda dedicata alla pensione anticipata, con i requisiti contributivi 2026 per uomini e donne e le eventuali riduzioni per i lavoratori precoci.
I requisiti contributivi attuali, le finestre mobili e le riduzioni per i lavoratori precoci.